Testo della proposta di legge
Testo della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) alla voce tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;
          b) alla voce tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;
          c) alla voce tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia:
              1) sono premesse le parole: «Alà dei Sardi»;
              2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;
              3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».
Art. 2.
Art. 2.
      1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola sono soppressi i comuni di Budoni e San Teodoro.       Identico.
      2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri è soppresso il comune di Oschiri.
      3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada sono soppressi i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru.
      4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono aggiunti i comuni di Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, Oschiri, Padru e San Teodoro.

Pag. 5
Art. 3.
Art. 3.
      1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.       Identico.
Art. 4.
Art. 4.
      1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle modificazioni apportate dalla presente legge.       Identico.
Art. 5.
Art. 5.
      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.       1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
Art. 6.
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.