Testo della proposta di legge
| Testo della Commissione
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Art. 1.
| Art. 1.
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1. Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
| Identico.
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a) alla voce tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;
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b) alla voce tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;
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c) alla voce tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia:
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1) sono premesse le parole: «Alà dei Sardi»;
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2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;
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3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».
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Art. 2.
| Art. 2.
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1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola sono soppressi i comuni di Budoni e San Teodoro.
| Identico.
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2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri è soppresso il comune di Oschiri.
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3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada sono soppressi i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru.
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4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono aggiunti i comuni di Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, Oschiri, Padru e San Teodoro.
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Pag. 5
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Art. 3.
| Art. 3.
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1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.
| Identico.
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Art. 4.
| Art. 4.
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1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle modificazioni apportate dalla presente legge.
| Identico.
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Art. 5.
| Art. 5.
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1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
| 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 6.
| Art. 6.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| Identico.
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